Entra in vigore il Green Pass esteso

Col nuovo DPCM del 12 ottobre 2021 che integra ulteriori funzionamenti della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”) relativi alle verifiche del possesso in ambito lavorativo, a partire dal 15 ottobre 2021: il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. In fondo all’informativa anche le disposizioni sul c.d. Decreto Capienze (d.l. n. 139 dell’8 ottobre 2021) su accesso e relative capienze in alcune attività.

LE DOMANDE FREQUENTI

A quali soggetti si applica e a quali no l’obbligo di esibire il Green Pass?

Risultano soggetti all’obbligo di esibire il Green Pass:

  • i lavoratori dipendenti della singola pubblica amministrazione;
  • i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici;
  • i consulenti;
  • i collaboratori;
  • i prestatori o frequentatori di corsi di formazione;
  • i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.

Risultano esclusi dall’obbligo di esibire il Green Pass soltanto gli utenti.

Come devono avvenire i controlli sul Green Pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto scritto formale i soggetti, se possibile con qualifica dirigenziale, incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’spp “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti che hanno diritto al Green Pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di Green Pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Da chi devono essere effettuati i controlli sul Green Pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del Green Pass?

No, l’uso del Green Pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

I clienti devono verificare il Green Pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il Green Pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il Green Pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il Green Pass di tali operatori?

Il titolare dell’attività deve controllare il Green Pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

È necessario verificare il Green Pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

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DECRETO CAPIENZE

Le nuove disposizioni a partire dall’11 ottobre 2021 (d.l. n. 139 dell’8 ottobre 2021)

Teatri, cinema, concerti:

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 (c.d. “Green Pass”).

Musei:

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Pubblico a eventi e competizioni sportive:

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche e sale da ballo:

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni:

In caso di violazione delle regole su capienza e Green Pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Autore dell'articolo: L'Osservatore Acerrano

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