L’articolo unico del disegno di legge, esaminato da entrambi i rami del Parlamento e nuovamente approvato, nel testo licenziato dalla Camera, dalla Commissione Giustizia, punisce con la reclusione da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l’associazione mafiosa) l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale.
I voti devono essere procurati da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalità mafiose. L’art. 416 bis codice penale definisce l’associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti er servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Rispetto alla formulazione previgente, il nuovo primo comma dell’art. 416 ter c.p. dal punto di vista soggettivo, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari ed estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose. Inoltre amplia ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi della associazione mafiosa ed inasprisce la pena cha passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni. Con la medesima sanzione è punita la condotta del soggetto che promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procacciare i suffragi. I commi terzo e quarto dell’art. 416 ter, introdotti dal Senato, non sono stati modificati nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento. Nel dettaglio il terzo comma prevede un’aggravante di evento: se, infatti, chi ha concluso l’accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà. Con riguardo al profilo sanzionatorio, l’applicazione dell’aggravante potrebbe così comportare pene più elevate nei confronti del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno sia alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni). Il quarto e ultimo comma prevede l’irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato in questione.
Francesco Urraro
Senatore Movimento 5 Stelle